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STATUTO 1883

Statuto della Sezione goriziana

della Società degli Alpinisti Triestini

Art.I La Società degli Alpinisti Triestini istituisce a

         Gorizia una propria Sezione, in conformità all’articolo

         5 degli Statuti approvati dall’Eccelsa I.R. Luogotenenza

         col reip. decreto d.d. 7 marzo 1883 Nø 2972/I.

Art.II      La Sezione goriziana fa piena adesione agli statuti

         della sede centrale quali sono attualmente in vigore,

         conformi a quelli che eventualmente potessero istituire

         i presenti, previo ottenimento dell’approvazione dell’Au-

         torità competente.

Art.III     L’attività della Sezione si estende a Gorizia e suo

         circondario, ed alla stessa incombe di promuovere l’alpi-

         nismo nel miglior modo possibile ai sensi degli articoli

         2, 3 e 9 dello Statuto della sede centrale di Trieste;

         ciò con particolare riguardo alla regione goriziana.

         In questo suo compito, come pure nella amministrazione

         del peculio suo proprio, la Sezione ha perfetta libertà

         di azione.

Art.IV      La Sezione goriziana degli Alpinisti Triestini è

         amministrata e rappresentata in faccia ai socji da un

         Consiglio direttivo composto da 5 membri, cioè un Pre-

         sidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Economo

         ed un Cassiere; i loro uffici sono quelli che spettano

         rispettivamente al presidente e vicepresidente, al segre-

         tario, all’economo e al cassiere della sede centrale,

         giusti gli articoli 19°, 20°, 21°, 22° e 23° dello Sta-

         tuto di cui all’articolo I.

Art.V Il Consiglio direttivo viene eletto dai soci della

         Sezione a maggioranza relativa di voti e per la durata

         di due anni; i soci uscenti vi sono rieleggibili.

         L’esito della elezione deve essere partecipato alla Dire-

         zione della Sede Centrale, la quale si riserva il diritto

         di conferma.

Art. VI     Il Consiglio direttivo amministra il peculio

         della Sezione, provvede che sia raggiunto l’inten-

         dimento sociale entro i limiti dello Statuto della

         Società degli Alpinisti Triestini, e cura l’osservan-

         za delle leggi sulle associazioni e del presente Sta-

         tuto.

Art. VII    Il Consiglio direttivo tiene quelle sedute, che

         esso stima opportune, tra i suoi membri soltanto, o

         coll’intervento dei soci della Sezione, per tutti que-

         gli oggetti che si riferiscono alla sola Sezione o che

         riguardano i rapporti tra questa e la direzione centra-

         le.

         Al Congresso generale dei soci, che ha luogo soltanto

         presso la sede centrale, la Sezione potrà farsi rappre-

         sentare da un socio incaricato all’uopo, la cui presen-

         za tuttavia non è necessaria per la validità delle deli-

         berazioni del Congresso.

Art. VIII   La Sezione ha il diritto di proporre i nuovi soci

         dietro le norme degli articoli 9° e 11° dello Statuto

         della Sede centrale; la nomina definitiva resta però

         riservata alla Direzione. Inoltre essa ha gli stessi

         diritti contemplati dall’Art. 14° dello Statuto della

         Società degli Alpinisti Triestini.

Art. IX     I soci della Sezione hanno i medesimi diritti e i

         medesimi obblighi dei soci immediati della sede centra-

         le; vengono cancellati dall’elenco dei soci soltanto

         dalla Direzione centrale e dietro le norme dell’Art.

         13° del succitato Statuto, direttamente, oppure sopra

         proposta o avviso del Consiglio direttivo della Sezione.

         Ad ogni socio della Sezione verrà consegnato col trami-

         te del Consiglio direttivo un certificato d’ammissione

         esteso dalla sede centrale.

Art. X      La metà dell’annuo canone di fiorini quattro spetta

         alla Sede centrale; l’altra metà e la tassa di buon in-

         gresso restano a favore della Sezione. Le quietanze ver-

         ranno estradate dal direttore cassiere della sede centra-

         le al Consiglio direttivo della Sezione, il quale le farà

         controfirmare dal proprio cassiere che presenterà quindi

         alla riscossione del

         canone alla scadenza stabilita dallo Statuto (Art. 13°)

         della Società degli Alpinisti Triestini.

         Entro due mesi dalla relativa scadenza dovrà la Sezione

         far pervenire alla sede centrale le quote stabilite, in-

         dicando il nome dei soci morosi. La quota di quei soci

         morosi che avvino soddisfatto al pagamento dopo due mesi

         dalla scadenza, sarà rimessa alla sede centrale e in se-

         guito, non però più tardi del successivo versamento men-

         sile e coll’indicazione dei soci ai quali si riferisce

         l’effettuato pagamento.

Art. XI     La Direzione della sede centrale non è responsabile

         in faccia ai terzi per tutto ciò che la Sezione intrapren-

         de di suo diritto bensì ma non di comune accordo colla

         sede centrale.

Art. XII    Eventuali controversie fra i soci della Sezione ed

         il Consiglio direttivo relativamente ai rapporti socia-

         li, verranno inappellabilmente decise da un comitato com-

         posto da tre arbitri, dei quali, due accolti dalle parti

         contendenti ed il terzo da essi arbitri.

         Questa disposizione è inapplicabile nelle questioni ri-

         guardanti l’esazione del canone.

Art. XIII   La Sezione goriziana cesserà di esistere qualora il

         numero dei soci in Gorizia e suo circondario si riduces-

         se a meno di dieci; essa cesserebbe di esistere in ogni

         caso però collo scioglimento della Società degli Alpini-

         sti Triestini.

Art. XIV    In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio

         sezionale verrà incorporato al patrimonio della sede cen-

         trale.

Articolo  transitorio

         La Sezione si riterrà costituita appena dieci perso-

         ne avranno aderito al presente Statuto.

VIA ROSSINI 13 - CP 89 - 34170 - GORIZIA (GO)
Tel 0481-32360 Presidente
Tel cell. 340-4945751 - Fax 0481-82505
E-mail: cai.gorizia@virgilio.it

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