STATUTO 1883
Statuto della Sezione goriziana
della Società degli Alpinisti Triestini
Art.I La Società degli Alpinisti Triestini istituisce a
Gorizia una propria Sezione, in conformità all’articolo
5 degli Statuti approvati dall’Eccelsa I.R. Luogotenenza
col reip. decreto d.d. 7 marzo 1883 Nø 2972/I.
Art.II La Sezione goriziana fa piena adesione agli statuti
della sede centrale quali sono attualmente in vigore,
conformi a quelli che eventualmente potessero istituire
i presenti, previo ottenimento dell’approvazione dell’Au-
torità competente.
Art.III L’attività della Sezione si estende a Gorizia e suo
circondario, ed alla stessa incombe di promuovere l’alpi-
nismo nel miglior modo possibile ai sensi degli articoli
2, 3 e 9 dello Statuto della sede centrale di Trieste;
ciò con particolare riguardo alla regione goriziana.
In questo suo compito, come pure nella amministrazione
del peculio suo proprio, la Sezione ha perfetta libertà
di azione.
Art.IV La Sezione goriziana degli Alpinisti Triestini è
amministrata e rappresentata in faccia ai socji da un
Consiglio direttivo composto da 5 membri, cioè un Pre-
sidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Economo
ed un Cassiere; i loro uffici sono quelli che spettano
rispettivamente al presidente e vicepresidente, al segre-
tario, all’economo e al cassiere della sede centrale,
giusti gli articoli 19°, 20°, 21°, 22° e 23° dello Sta-
tuto di cui all’articolo I.
Art.V Il Consiglio direttivo viene eletto dai soci della
Sezione a maggioranza relativa di voti e per la durata
di due anni; i soci uscenti vi sono rieleggibili.
L’esito della elezione deve essere partecipato alla Dire-
zione della Sede Centrale, la quale si riserva il diritto
di conferma.
Art. VI Il Consiglio direttivo amministra il peculio
della Sezione, provvede che sia raggiunto l’inten-
dimento sociale entro i limiti dello Statuto della
Società degli Alpinisti Triestini, e cura l’osservan-
za delle leggi sulle associazioni e del presente Sta-
tuto.
Art. VII Il Consiglio direttivo tiene quelle sedute, che
esso stima opportune, tra i suoi membri soltanto, o
coll’intervento dei soci della Sezione, per tutti que-
gli oggetti che si riferiscono alla sola Sezione o che
riguardano i rapporti tra questa e la direzione centra-
le.
Al Congresso generale dei soci, che ha luogo soltanto
presso la sede centrale, la Sezione potrà farsi rappre-
sentare da un socio incaricato all’uopo, la cui presen-
za tuttavia non è necessaria per la validità delle deli-
berazioni del Congresso.
Art. VIII La Sezione ha il diritto di proporre i nuovi soci
dietro le norme degli articoli 9° e 11° dello Statuto
della Sede centrale; la nomina definitiva resta però
riservata alla Direzione. Inoltre essa ha gli stessi
diritti contemplati dall’Art. 14° dello Statuto della
Società degli Alpinisti Triestini.
Art. IX I soci della Sezione hanno i medesimi diritti e i
medesimi obblighi dei soci immediati della sede centra-
le; vengono cancellati dall’elenco dei soci soltanto
dalla Direzione centrale e dietro le norme dell’Art.
13° del succitato Statuto, direttamente, oppure sopra
proposta o avviso del Consiglio direttivo della Sezione.
Ad ogni socio della Sezione verrà consegnato col trami-
te del Consiglio direttivo un certificato d’ammissione
esteso dalla sede centrale.
Art. X La metà dell’annuo canone di fiorini quattro spetta
alla Sede centrale; l’altra metà e la tassa di buon in-
gresso restano a favore della Sezione. Le quietanze ver-
ranno estradate dal direttore cassiere della sede centra-
le al Consiglio direttivo della Sezione, il quale le farà
controfirmare dal proprio cassiere che presenterà quindi
alla riscossione del
canone alla scadenza stabilita dallo Statuto (Art. 13°)
della Società degli Alpinisti Triestini.
Entro due mesi dalla relativa scadenza dovrà la Sezione
far pervenire alla sede centrale le quote stabilite, in-
dicando il nome dei soci morosi. La quota di quei soci
morosi che avvino soddisfatto al pagamento dopo due mesi
dalla scadenza, sarà rimessa alla sede centrale e in se-
guito, non però più tardi del successivo versamento men-
sile e coll’indicazione dei soci ai quali si riferisce
l’effettuato pagamento.
Art. XI La Direzione della sede centrale non è responsabile
in faccia ai terzi per tutto ciò che la Sezione intrapren-
de di suo diritto bensì ma non di comune accordo colla
sede centrale.
Art. XII Eventuali controversie fra i soci della Sezione ed
il Consiglio direttivo relativamente ai rapporti socia-
li, verranno inappellabilmente decise da un comitato com-
posto da tre arbitri, dei quali, due accolti dalle parti
contendenti ed il terzo da essi arbitri.
Questa disposizione è inapplicabile nelle questioni ri-
guardanti l’esazione del canone.
Art. XIII La Sezione goriziana cesserà di esistere qualora il
numero dei soci in Gorizia e suo circondario si riduces-
se a meno di dieci; essa cesserebbe di esistere in ogni
caso però collo scioglimento della Società degli Alpini-
sti Triestini.
Art. XIV In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio
sezionale verrà incorporato al patrimonio della sede cen-
trale.
Articolo transitorio
La Sezione si riterrà costituita appena dieci perso-
ne avranno aderito al presente Statuto.


