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STATUTO 1883

Statuto della Sezione goriziana

della Società degli Alpinisti Triestini

Art.I  La Società degli Alpinisti Triestini istituisce a Gorizia una propria Sezione, in conformità all’articolo 5 degli Statuti approvati dall’Eccelsa I.R. Luogotenenza col reip. decreto d.d. 7 marzo 1883 Nø 2972/I.

Art.II      La Sezione goriziana fa piena adesione agli statuti della sede centrale quali sono attualmente in vigore, conformi a quelli che eventualmente potessero istituire i presenti, previo ottenimento dell’approvazione dell’Autorità competente.

Art.III     L’attività della Sezione si estende a Gorizia e suo circondario, ed alla stessa incombe di promuovere l’alpinismo nel miglior modo possibile ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 dello Statuto della sede centrale di Trieste; ciò con particolare riguardo alla regione goriziana.

In questo suo compito, come pure nella amministrazione del peculio suo proprio, la Sezione ha perfetta libertà di azione.

Art.IV      La Sezione goriziana degli Alpinisti Triestini è amministrata e rappresentata in faccia ai soci da un Consiglio direttivo composto da 5 membri, cioè un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Economo ed un Cassiere; i loro uffici sono quelli che spettano rispettivamente al presidente e vicepresidente, al segretario, all’economo e al cassiere della sede centrale, giusti gli articoli 19°, 20°, 21°, 22° e 23° dello Sta tuto di cui all’articolo I.

Art.V Il Consiglio direttivo viene eletto dai soci della Sezione a maggioranza relativa di voti e per la durata di due anni; i soci uscenti vi sono rieleggibili.

L’esito della elezione deve essere partecipato alla Direzione della Sede Centrale, la quale si riserva il diritto di conferma.

Art. VI     Il Consiglio direttivo amministra il peculio della Sezione, provvede che sia raggiunto l’intendimento sociale entro i limiti dello Statuto della Società degli Alpinisti Triestini, e cura l’osservanza delle leggi sulle associazioni e del presente Statuto.

Art. VII    Il Consiglio direttivo tiene quelle sedute, che esso stima opportune, tra i suoi membri soltanto, o coll’intervento dei soci della Sezione, per tutti quegli oggetti che si riferiscono alla sola Sezione o che riguardano i rapporti tra questa e la direzione centrale.

Al Congresso generale dei soci, che ha luogo soltanto presso la sede centrale, la Sezione potrà farsi rappresentare da un socio incaricato all’uopo, la cui presenza tuttavia non è necessaria per la validità delle deliberazioni del Congresso.

Art. VIII   La Sezione ha il diritto di proporre i nuovi soci dietro le norme degli articoli 9° e 11° dello Statuto della Sede centrale; la nomina definitiva resta però riservata alla Direzione. Inoltre essa ha gli stessi diritti contemplati dall’Art. 14° dello Statuto della Società degli Alpinisti Triestini.

Art. IX     I soci della Sezione hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi dei soci immediati della sede centrale; vengono cancellati dall’elenco dei soci soltanto dalla Direzione centrale e dietro le norme dell’Art.13° del succitato Statuto, direttamente, oppure sopraproposta o avviso del Consiglio direttivo della Sezione.

Ad ogni socio della Sezione verrà consegnato col tramite del Consiglio direttivo un certificato d’ammissione esteso dalla sede centrale.

Art. X      La metà dell’annuo canone di fiorini quattro spetta alla Sede centrale; l’altra metà e la tassa di buon ingresso restano a favore della Sezione. Le quietanze verranno estradate dal direttore cassiere della sede centrale al Consiglio direttivo della Sezione, il quale le farà controfirmare dal proprio cassiere che presenterà quindi alla riscossione del canone alla scadenza stabilita dallo Statuto (Art. 13°) della Società degli Alpinisti Triestini.

Entro due mesi dalla relativa scadenza dovrà la Sezione far pervenire alla sede centrale le quote stabilite, indicando il nome dei soci morosi. La quota di quei soci morosi che avvino soddisfatto al pagamento dopo due mesi dalla scadenza, sarà rimessa alla sede centrale e in seguito, non però più tardi del successivo versamento mensile e coll’indicazione dei soci ai quali si riferisce l’effettuato pagamento.

Art. XI     La Direzione della sede centrale non è responsabile in faccia ai terzi per tutto ciò che la Sezione intraprende di suo diritto bensì ma non di comune accordo colla sede centrale.

Art. XII    Eventuali controversie fra i soci della Sezione ed il Consiglio direttivo relativamente ai rapporti sociali, verranno inappellabilmente decise da un comitato composto da tre arbitri, dei quali, due accolti dalle parti contendenti ed il terzo da essi arbitri.

Questa disposizione è inapplicabile nelle questioni riguardanti l’esazione del canone.

Art. XIII   La Sezione goriziana cesserà di esistere qualora il numero dei soci in Gorizia e suo circondario si riducesse a meno di dieci; essa cesserebbe di esistere in ogni caso però collo scioglimento della Società degli Alpinisti Triestini.

Art. XIV    In caso di scioglimento della Sezione il patrimonio sezionale verrà incorporato al patrimonio della sede centrale.

Articolo  transitorio

 La Sezione si riterrà costituita appena dieci persone avranno aderito al presente Statuto.

 

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