Statuto sociale
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI GORIZIA
R E G O L A M E N T O
TITOLO I COSTITUZIONE E SEDE
Art. 1 – La Sezione di Gorizia del Club Alpino Italiano, fondata nel 1883 con la denominazione di “Sezione goriziana della Società degli Alpinisti Triestini”, modificata nel 1889 in “Sezione di Gorizia della Società Alpina delle Giulie”, persegue gli stessi fini contemplati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui è entrata a far parte nel 1920 come “Club Alpino Italiano Sezione di Gorizia”.
Il presente Regolamento ha pertanto scopo integrativo e disciplina quanto non previsto nei cennati Statuto e Regolamento Generale e quanto attiene alle necessità specifiche della Sezione.
La Sezione ha sede a Gorizia.
La Sezione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dagli Art. 22 punto b) e 82.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
TITOLO II SCOPI E FUNZIONI
Art. 2 – La Sezione promuove la pratica dell’alpinismo e la conoscenza della montagna in ogni loro manifestazione.
Per conseguire tali finalità provvede:
a) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative e di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse connesse o propedeutiche;
b) alla promozione di attività scientifiche, culturali e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano e per una sua corretta frequentazione;
c) alla pubblicazione del Notiziario sociale “Alpinismo Goriziano” del quale è editrice e proprietaria.
d) alla manutenzione e gestione delle opere alpine di sua proprietà o ad essa affidate;
e) alla gestione della sede sociale, alla cura della biblioteca, della dotazione cartografica e dell’archivio.
Provvede inoltre, in accordo con gli organismi del C.A.I. competenti in materia:
f) alla realizzazione e manutenzione dei sentieri e delle opere alpine;
g) all’organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività citate al punto a);
h) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela e valorizzazione dell’ambiente montano;
TITOLO III SOCI
Art. 3 – I soci sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani.
Sono soci benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni che hanno acquisito particolare merito nei confronti della Sezione, sostenendola nelle proprie attività con un notevole contributo.
Sono soci ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci familiari i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
Sono soci aggregati coloro che sono già iscritti al sodalizio presso altra sezione; costoro ricevono un tesserino apposito con lo spazio per le vidimazioni annuali.
E’ ammessa l’iscrizione a soci di cittadini stranieri.
Art. 4 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche in caso di suo scioglimento e liquidazione.
Art. 5 – Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.
Art. 6 – Il socio assume l’impegno morale di sostenere la sezione in ogni sua attività.
Art. 7 – La domanda di ammissione deve essere controfirmata da un socio presentatore, avente almeno due anni di anzianità, il quale garantisce così le qualità morali del richiedente. La controfirma non è richiesta per i soci ordinari, familiari e giovani provenienti da altre sezioni.
Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la potestà.
La domanda è presa in esame dal Consiglio direttivo che delibera sull’ammissione.
Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, il richiedente deve pagare la quota stabilita per la categoria a cui chiede di far parte e la quota d’iscrizione.
Chi chiede l’iscrizione a socio familiare deve indicare il nominativo del socio ordinario della stessa Sezione con il quale convive e il relativo grado di parentela.
Art. 8 – L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto dal primo gennaio dell’anno in corso. La domanda presentata nell’ultimo bimestre ha effetto per l’anno successivo. Non è ammessa alcuna retrodatazione dell’anzianità.
Art. 9 – Il passaggio ad altra categoria di soci ha effetto con il primo gennaio dell’anno successivo. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
Art. 10 – Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Art. 11 – Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate.
Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Art. 12 – Il socio, oltre ai diritti concessi dallo Statuto del Club Alpino Italiano, riceve le pubblicazioni della Sezione destinate ai soci e può accedere alla biblioteca, alla consultazione delle carte topografiche e all’uso degli attrezzi appartenenti alla Sezione, secondo le apposite norme determinate dal Consiglio direttivo.
Art. 13 – I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della Sezione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo.
Art. 14 – Il socio che cambia indirizzo deve darne comunicazione alla segreteria della Sezione.
TITOLO IV SEZIONE
Art. 15 – La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.
Art. 16 – In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano.
Art. 17 – Le attività patrimoniali nette, risultanti della liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate, per non più di tre anni, dal Comitato direttivo regionale del Friuli Venezia Giulia e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo regionale interessato.
Art. 18 – Sono organi della Sezione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente della sezione
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 19 – Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.
TITOLO V ASSEMBLEA
Art. 20 – All’Assemblea sezionale partecipano tutti i soci della Sezione, appartenenti a qualsiasi categoria; il diritto di voto è peraltro riconosciuto ai soli soci aventi 18 anni compiuti.
Art. 21 – L’Assemblea sezionale deve riunirsi in sessione ordinaria due volte all’anno.
Una prima volta entro il 31 marzo, con i seguenti compiti specifici:
a) esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno decorso;
b) elezione dei delegati all’assemblea regionale e generale dei soci del CAI.
Una seconda volta entro il 30 novembre, con i seguenti compiti specifici:
c) elezione delle cariche sociali (ogni terzo anno);
d) approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;
e) delibera sull’entità dei canoni sociali per la parte eccedente la quota minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
L’Assemblea ordinaria delibera inoltre su qualsiasi altra materia indicata nell’ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell’Assemblea straordinaria.
Art. 22 – L’Assemblea delibera, in sessione straordinaria, sui seguenti compiti specifici:
a) sull’acquisto, sull’alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
b) sullo scioglimento della Sezione;
c) sulle modifiche allo Statuto della Sezione nei modi previsti dall’Art. 81;
d) sulla costituzione di gruppi sezionali ed approvazione e modifica dei loro regolamenti, fatto salvo il disposto dell’art. 50.
Le deliberazioni relative ai punti a) e c) acquistano efficacia solo dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.
Le norme relative al punto b) sono regolate dall’Art. 82.
Art. 23 – Le Assemblee possono essere convocate in qualsiasi momento dal Presidente su richiesta del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri.
Qualora, inoltre, almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta scritta a uno dei detti organi, lo stesso è obbligato a procedere alla convocazione; possono avanzare tale richiesta solamente i soci con diritto di voto all’Assemblea sezionale, vale a dire, aventi 18 anni compiuti.
Art. 24 – In ogni caso di convocazione dell’Assemblea, i promotori devono indicarne l’ordine del giorno.
Nel corso dell’Assemblea stessa qualunque argomento può tuttavia essere inserito nell’ordine del giorno, su proposta approvata dalla maggioranza degli intervenuti e salvo quanto disposto dagli art. 21 e 22.
Le riunioni devono essere indette dal Presidente della Sezione.
Art. 25 – Ogni socio può rappresentare, per delega scritta, solo un altro socio.
Art. 26 – Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente metà dei soci e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 27 – I soci presenti all’Assemblea nominano un Presidente e un Segretario, il quale cura la compilazione del relativo verbale.
Art. 28 – La data fissata per l’Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere affissi all’albo sociale e in sede almeno 10 giorni prima. Ai soci ne viene data comunicazione a mezzo stampa o con avviso a domicilio o con l’inserzione sul Notiziario Sociale.
Art. 29 – Le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta del Presidente o di almeno 15 soci, per scrutinio segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le elezioni delle cariche sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.
Art. 30 – Prima di effettuare una votazione a scrutinio segreto, l’Assemblea nomina tre scrutatori con il compito di verifica delle deleghe, di sovrintendere alla disciplina della votazione e allo spoglio dei voti.
Art. 31 – Le deliberazioni di cui all’Art. 22 punto a) devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni di cui all’Art. 22 punto b) devono essere prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
TITOLO VI CARICHE SOCIALI
Art. 32 – Tutte le cariche sociali devono essere conferite a soci maggiorenni ed iscritti alla Sezione da almeno due anni.
Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito.
La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.
Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
Art. 33 – Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, e segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Art. 34 – Le cariche sociali comprendono:
- il Consiglio direttivo composto da 9 membri, salvo il dispositivo di cui all’art. 52;
- il Collegio dei probiviri composto da 3 membri effettivi ed 1 supplente;
- il Collegio dei revisori dei conti composto da 3 membri effettivi ed 1 supplente.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di questi prevale la maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione; in caso di parità decide la sorte.
Gli eletti durano in carica non più di tre anni per ogni mandato.
Art. 35 – Il candidato alla carica di presidente al momento dell’elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o periferici del Club Alpino Italiano o negli organi della sezione.
Art. 36 – Le candidature possono essere individuali o collettive e debbono essere presentate da almeno 15 soci. Ogni socio può concorrere alla presentazione anche di più candidati, anche se gli stessi superano il numero delle cariche da eleggere.
Art. 37 – Le candidature, accompagnate dall’accettazione del candidato, devono essere presentate, almeno 10 giorni prima dell’assemblea, al segretario o a chi lo sostituisce; il segretario le trasmette al Consiglio direttivo.
Art. 38 – Nessuno può concorrere alle cariche sociali né può presentare candidature alle cariche sociali se non sia socio da almeno due anni e non abbia compiuto gli anni 18.
Art. 39 – Il Consiglio direttivo nei 10 giorni antecedenti all’assemblea esamina le candidature presentate, rigetta quelle inammissibili e predispone le schede di votazione, riportando sulle stesse, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati.
Art. 40 – L’elenco dei candidati deve essere esposto nel seggio elettorale almeno mezz’ora prima dell’inizio dell’assemblea.
Art. 41 – Eventuali eccezioni sulle candidature o sull’operato del Consiglio direttivo in merito alle stesse devono essere sollevate, a pena di decadenza, prima dell’inizio della votazione. Esse vengono risolte dal presidente dell’assemblea. Contro tale decisione è ammesso immediato appello all’assemblea che decide seduta stante, uditi non più di due oratori a favore e due contro.
La mancanza della condizione prescritta dall’art. 35 e 38 costituisce tuttavia causa di nullità insanabile, eccepibile o rilevabile in qualsiasi momento, anche nel corso del normale svolgimento delle cariche sociali.
Art. 42 – Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di un eletto, vi subentrerà il primo dei non eletti con anzianità pari a quella del sostituito.
TITOLO VII CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 43 – Il Consiglio direttivo, con l’osservanza dello Statuto del Club Alpino Italiano e del Regolamento generale e sezionale, esplica, per mandato dell’Assemblea, tutti i poteri necessari per l’attuazione dei fini sociali.
Art. 44 – Il Consiglio direttivo, in particolare:
a) elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; il Presidente è immediatamente rieleggibile per altri tre anni e successivamente solo dopo una interruzione di almeno un anno;
b) promuove le iniziative idonee al conseguimento dei fini sociali e allo sviluppo della Sezione;
c) coordina l’attività dei Gruppi e delle Commissioni sezionali;
d) cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento generale e sezionale;
e) delibera sull’ammissione dei soci e su tutti gli argomenti che interessano la Sezione;
Art. 45 – Il Presidente:
a) rappresenta la Sezione a tutti gli effetti;
b) presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
c) esercita la direzione e la sorveglianza sugli affari sociali;
d) controlla le entrate e le uscite;
e) firma con il Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
f) convoca le Assemblee sezionali previste dall’art. 23.
Art. 46 – Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento. In sua mancanza ne fa le veci il consigliere che abbia maggiore anzianità in seno al Consiglio direttivo.
Art. 47 – Il Segretario:
a) compila il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo;
b) tiene in consegna i beni della Sezione dei quali tiene anche aggiornato l’inventario;
c) cura il disbrigo delle pratiche d’ufficio, salvo quelle che il Consiglio direttivo ritiene di affidare ad altri.
Art. 48 – Il Tesoriere:
a) tiene in consegna il numerario, i titoli e i valori della Sezione;
b) riscuote e paga i mandati firmati dal Presidente ed è responsabile in proprio di tutti i pagamenti e degli incassi effettuati senza le formalità prescritte;
c) predispone i bilanci, preventivo e consuntivo e la consistenza patrimoniale;
d) tiene i libri di amministrazione.
Art. 49 – Le riunioni del Consiglio direttivo hanno luogo almeno una volta al mese. Sono valide sempreché siano presenti almeno cinque consiglieri. Di ogni riunione viene redatto un verbale su un apposito registro che sarà a disposizione dei soci in qualsiasi momento. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Consiglio direttivo, anche persone estranee, senza diritto di voto.
Art. 50 – Un consigliere è considerato dimissionario quando manca, senza giustificazione, a tre sedute consecutive del Consiglio direttivo.
Art. 51 – Quando il numero dei membri del Consiglio direttivo sia divenuto inferiore a cinque e non sia possibile la sua integrazione ai sensi dell’art. 42, il Collegio dei revisori dei conti convoca, entro 15 giorni, una Assemblea sezionale straordinaria, da tenersi entro i trenta giorni successivi, per procedere all’elezione dei membri mancanti.
Il Consiglio direttivo così integrato rimane in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Art. 52 – Nell’ultimo mese del triennio di durata in carica il Consiglio direttivo viene allargato, comprendendovi oltre ai nove membri in carica, anche i nuovi membri eletti dall’assemblea autunnale. In tale mese il presidente e le altre cariche elettive di cui all’art. 44 punto a) non possono subire mutamenti.
TITOLO VIII COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 53 – Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente la cassa ed i libri, sia di sua iniziativa sia su richiesta del Consiglio direttivo; nel caso di gravi irregolarità amministrative deve convocare l’Assemblea sezionale, sottoponendo alla stessa i suoi rilievi.
Deve esaminare il bilancio e la consistenza patrimoniale con tutti i documenti relativi, esprimendo per iscritto esplicito parere in proposito, prima che i detti bilanci vengano sottoposti all’Assemblea sezionale. Per portare a termine tale compito ha diritto ad almeno 5 giorni utili.
Art. 54 – Il Collegio dei probiviri svolge funzione di conciliazione nelle controversie tra soci e su precisi addebiti loro mossi per iscritto dal Consiglio direttivo o da altri soci.
Ai probiviri spetta inoltre la particolare competenza prevista dall’art. 70.
Art. 55 – I membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri devono essere sempre puntualmente integrati ai sensi dell’art. 42. Ove ciò non sia possibile, per mancanza di soci non eletti, il Consiglio direttivo deve indire un’assemblea sezionale per procedere all’elezione supplementare.
Art. 56 – Il membro supplente del Collegio dei probiviri e del Collegio dei revisori dei conti interviene sempre alle riunioni dei membri effettivi con solo voto consultivo. Prende il posto dei membri effettivi solamente nei seguenti casi:
- per il Collegio dei probiviri qualora si tratti di esaminare addebiti mossi ad uno degli stessi;
- per il Collegio dei revisori dei conti qualora, assente un membro effettivo, sia necessario ed indilazionabile l’esame dei bilanci previsto dall’art. 57;
- per entrambi gli organi qualora, assente un membro effettivo, sia necessario ed indilazionabile stabilire la convocazione dell’Assemblea sezionale.
TITOLO IX BILANCI E GESTIONE FINANZIARIA
Art. 57 – I bilanci sono stesi con riferimento all’anno solare.
Sono esaminati ed approvati dapprima dal Consiglio direttivo. Vengono rimessi successivamente, per almeno 5 giorni, ai revisori dei conti che li esaminano e ne riferiscono per iscritto. Devono essere quindi discussi ed approvati dall’assemblea sezionale alla quale dovrà essere comunicato il parere dei revisori.
Art. 58 – Ai bilanci, muniti del parere dei revisori, deve essere data adeguata pubblicità per un periodo di tempo non inferiore agli 8 giorni antecedenti l’assemblea.
Art. 59 – Il bilancio di previsione deve essere sottoposto all’assemblea entro il 30 novembre antecedente all’anno preso in esame; il consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Art. 60 – I bilanci devono essere stesi per capitoli che a loro volta possono essere suddivisi in articoli.
Art. 61 – La previsione delle entrate deve essere reale e fondata su elementi di fatto.
Art. 62 – Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO X COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 63 – Il Consiglio direttivo può costituire commissioni formate da consiglieri ed altri soci per svolgere speciali mansioni ed incarichi.
Art. 64 – Possono essere costituiti gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo ed, ove occorra, amministrativo.
Art. 65 – La costituzione di tali gruppi e commissioni ed i loro regolamenti deve essere autorizzata:
- se a tempo indeterminato dall’assemblea sezionale straordinaria ;
- se a tempo determinato, comunque non superiore ad un anno, dal Consiglio direttivo.
Art. 66 – L’attività di tali gruppi deve essere disciplinata dall’organo che ne autorizza la costituzione, in armonia con le norme del presente Statuto.
TITOLO XI MANIFESTAZIONI SOCIALI
Art. 67 – Il programma di tutte le manifestazioni viene affisso all’albo sociale e comunicato possibilmente a mezzo stampa e Notiziario Sociale. La partecipazione, nel termine di volta in volta fissato, è libera a tutti i soci.
Le adesioni sono valide solamente se contestuali al versamento della quota-parte della spesa preventivata, salvo conguaglio a consuntivo.
Art. 68 – Le manifestazioni sociali sono indette dal Consiglio direttivo anche su proposta dei singoli soci, salvo che non siano state affidate alla cura di un gruppo autonomo e non siano state indette da parte di quest’ultimo.
Art. 69 – Le manifestazioni sono disciplinate da uno o più direttori o coordinatori di gita nominati dal Consiglio direttivo. I direttori hanno la facoltà di prendere tutte le decisioni atte a garantire il buon esito delle stesse, variandone, se necessario, anche il programma, dandone quindi relazione al Consiglio direttivo, verso il quale sono responsabili.
Art. 70 – I partecipanti alle manifestazioni debbono mantenere un contegno corretto, rispettando le disposizioni dei direttori; in caso di reclamo, che è preso in considerazione solamente se esposto in iscritto, decide in primo grado il Consiglio direttivo della Sezione e in secondo grado il Collegio dei probiviri.
Art. 71 – I partecipanti alle escursioni che eventualmente intendono discostarsi in tutto o in parte dal programma fissato, devono ottenere il benestare del direttore o coordinatore di gita.
Art. 72 – I partecipanti liberano il CAI, la Sezione ed i direttori da ogni responsabilità di qualsiasi genere, per incidenti, danni o infortuni.
Art. 73 – I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi, se non con il consenso del Consiglio direttivo, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del Sodalizio.
Art. 74 – E’ facoltà del Consiglio direttivo emanare un Regolamento per le manifestazioni sociali.
TUITOLO XII DISCIPLINA
Art. 75 – Il Consiglio direttivo, come pure qualsiasi socio, può denunciare al Collegio dei probiviri il comportamento di altri soci ritenuti responsabili di infrazioni alle norme statutarie o al presente regolamento, come pure di una condotta riprovevole o contraria alle finalità istituzionali.
Art. 76 – Il Collegio dei probiviri contesta per iscritto l’addebito al socio responsabile dandone notizia pure al Consiglio direttivo, qualora l’addebito stesso sia mosso da altri soci.
Art. 77 – Sia il socio al quale è stato mosso l’addebito che il Consiglio direttivo hanno a disposizione 10 giorni per presentare, ove lo ritengano, le loro controdeduzioni.
Art. 78 – Il Collegio dei probiviri decide e comunica quindi la sua decisione al Consiglio direttivo; la decisione deve essere scritta e motivata.
Art. 79 – Il Consiglio direttivo prende atto della decisione, previo solo esame di legittimità e non di merito e ne dà successivamente comunicazione scritta all’interessato. La comunicazione deve riportare la motivazione stesa dai probiviri.
I termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato il fallimento del tentativo di conciliazione e comunque non oltre i sessanta giorni dalla richiesta di intervento.
Nel caso di mancata conciliazione è facoltà delle parti di adire al collegio interregionale dei probiviri, quale organo giudicante di primo grado.
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 80 – Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
Art. 81 – Le modifiche al presente Statuto devono essere sottoposte ad una Assemblea sezionale straordinaria e deliberate da un’altra successiva, tenuta ad una distanza di almeno 30 giorni.
Art. 82 – In caso di scioglimento della Sezione si applicano gli Art. VI.4 e VI.5 dello Statuto e l’Art. VI.I.9 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.
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Approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 30 novembre 2006 e confermato dall’Assemblea del 20 marzo 2007
Approvato con riserva di modifiche dal Comitato centrale di indirizzo e controllo il 28 giugno 2008
Modifiche approvate del Consiglio Direttivo sezionale del 21 luglio 2008
Approvato dal Direttore Generale il 30 aprile 2009
In vigore dal 1 maggio 2009

